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Cosa dice la legge

La Legge 10/91, i D.P.R. 412/93 e 551/99, il D.Lgs. 192/05 modificato dal D.Lgs 311/06 prevedono l'obbligo di effettuare manutenzioni periodiche degli impianti termici ed assegnano ai Comuni (con popolazione superiore a 40.000 abitanti) ed alle Province la responsabilità di effettuare le ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli impianti termici installati sul territorio. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto a far eseguire da personale abilitato ai sensi della Legge 46/90, con una frequenza che varia a seconda del tipo e della potenza del generatore di calore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dalla ditta installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
La ditta intervenuta per l'esecuzione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, conformemente ai modelli previsti dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i., in relazione alle tipologie ed alla potenza dell'impianto.
Tali modelli, redatti normalmente in triplice copia su carta termica, dopo esser stati sottoscritti,per ricevuta e presa visione, dal responsabile dell'impianto devono essere inviati all'ente locale competente.
Le ditte hanno infatti l'obbligo di trasmettere i rapporti di controllo tecnico agli Enti locali competenti (Provincia o Comune) delle ispezioni sugli impianti termici presenti nel proprio territorio.

 
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Responsabile: Dr. Paolo Casprini
53100 Siena - Strada Massetana Romana, 106
Telefono: 0577 241667 - Fax: 0577 241626 - email: infocaldaie@provincia.siena.it