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Cosa dice la legge
La Legge 10/91, i D.P.R. 412/93 e
551/99, il D.Lgs. 192/05 modificato
dal D.Lgs 311/06 prevedono l'obbligo
di effettuare manutenzioni periodiche
degli impianti termici ed assegnano
ai Comuni (con popolazione superiore
a 40.000 abitanti) ed alle Province
la responsabilità di effettuare le
ispezioni per accertare lo stato di
manutenzione degli impianti termici
installati sul territorio.
Il responsabile dell'impianto termico
è tenuto a far eseguire da personale
abilitato ai sensi della Legge 46/90,
con una frequenza che varia a seconda
del tipo e della potenza del generatore
di calore, le operazioni di controllo
ed eventuale manutenzione
conformemente alle istruzioni tecniche
per la regolazione, l'uso e la manutenzione
rese disponibili dalla ditta
installatrice dell'impianto ai sensi della
normativa vigente.
La ditta intervenuta
per l'esecuzione delle operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione
ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere
un rapporto di controllo tecnico,
conformemente ai modelli previsti dal
D.Lgs. 192/05 e s.m.i., in relazione
alle tipologie ed alla potenza
dell'impianto.
Tali modelli, redatti normalmente
in triplice copia su carta
termica, dopo esser stati sottoscritti,per ricevuta e presa visione, dal responsabile
dell'impianto devono essere
inviati all'ente locale competente.
Le ditte hanno infatti l'obbligo di trasmettere
i rapporti di controllo tecnico
agli Enti locali competenti (Provincia
o Comune) delle ispezioni sugli impianti
termici presenti nel proprio territorio.
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